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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate   Data : 25/11/2016
Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate
In relazione all'interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016, è stato affermato che il ravvedimento operoso sulle violazioni relative al monitoraggio fiscale non fa venire meno la presunzione ex art. 12 del DL 78/2009, secondo cui tutto ciò che è stato detenuto in Paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW si presume frutto di redditi sottratti a imposizione, con raddoppio sia delle sanzioni da RW che da dichiarazione infedele.
Pertanto, in caso di ravvedimento dopo la formazione del PVC (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97), occorre:
- presentare la dichiarazione integrativa;
- pagare le sanzioni ex art. 5 del DL 167/90 del 6% ridotte al quinto;
- pagare le sanzioni da dichiarazione infedele, se applicabile l'art. 12 del DL 78/2009, del 180% ridotte al quinto;
- versare le imposte e gli interessi legali.
In riferimento alle sanzioni ex art. 12 del DL 78/2009, l'Agenzia delle Entrate sembra implicitamente affermare che non opera l'aumento del terzo per i redditi prodotti all'estero.
Gli Autori evidenziano che, se il contribuente intende ravvedersi applicando l'art. 12 del DL 78/2009, la sanzione del 180% ridotta deve essere applicata su tutto il capitale detenuto all'estero, non avendo rilevanza, a questi fini, gli interessi, che semmai dovranno essere ravveduti a parte, applicando l'ordinaria sanzione del 90% aumentata di un terzo ridotta per effetto del ravvedimento.
Ove, comunque, il contribuente fosse in grado di fornire la prova contraria, ben potrebbe non ravvedere la presunzione dell'art. 12 del DL 78/2009.
Fonte: Interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "I paradisi fiscali rendono più caro il ravvedimento" - Cissello - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego