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Data Titolo Sezione Autore
07/01/2019 Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
12/04/2016 Possibile proroga dal 7.7.2016 al 23.7.2016 per il 730 S.M.Perego
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate   Data : 25/11/2016
Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate
In relazione all'interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016, è stato affermato che il ravvedimento operoso sulle violazioni relative al monitoraggio fiscale non fa venire meno la presunzione ex art. 12 del DL 78/2009, secondo cui tutto ciò che è stato detenuto in Paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW si presume frutto di redditi sottratti a imposizione, con raddoppio sia delle sanzioni da RW che da dichiarazione infedele.
Pertanto, in caso di ravvedimento dopo la formazione del PVC (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97), occorre:
- presentare la dichiarazione integrativa;
- pagare le sanzioni ex art. 5 del DL 167/90 del 6% ridotte al quinto;
- pagare le sanzioni da dichiarazione infedele, se applicabile l'art. 12 del DL 78/2009, del 180% ridotte al quinto;
- versare le imposte e gli interessi legali.
In riferimento alle sanzioni ex art. 12 del DL 78/2009, l'Agenzia delle Entrate sembra implicitamente affermare che non opera l'aumento del terzo per i redditi prodotti all'estero.
Gli Autori evidenziano che, se il contribuente intende ravvedersi applicando l'art. 12 del DL 78/2009, la sanzione del 180% ridotta deve essere applicata su tutto il capitale detenuto all'estero, non avendo rilevanza, a questi fini, gli interessi, che semmai dovranno essere ravveduti a parte, applicando l'ordinaria sanzione del 90% aumentata di un terzo ridotta per effetto del ravvedimento.
Ove, comunque, il contribuente fosse in grado di fornire la prova contraria, ben potrebbe non ravvedere la presunzione dell'art. 12 del DL 78/2009.
Fonte: Interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "I paradisi fiscali rendono più caro il ravvedimento" - Cissello - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego