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Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP   Data : 28/11/2016
Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP
Il Ddl di bilancio 2017 dispone, testualmente, che "Per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari".
Dall'anno 2017 e fino al 2019, quindi, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono affittati per coltivarli, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
L'agevolazione in commento si dovrebbe poter estendere alle società di persone quali le società semplici, per le quali si rende applicabile la tassazione su base catastale, e le Snc e Sas, che sono in possesso della qualifica di IAP e che hanno optato per la tassazione catastale in base al co. 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006 (in quest'ultimo caso la società dichiara i redditi dei terreni, ma la tassazione avviene per trasparenza in capo al socio). Ciò in quanto la norma fa riferimento all'IRPEF e non le esclude dal regime di favore.
Fonte: Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2016 - "Terreni esenti da IRPEF per coltivatori diretti e IAP" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego