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Data Titolo Sezione Autore
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego
03/08/2016 Via libera alla consultazione delle banche dati ipocatastali S.M.Perego
03/08/2016 Definitiva la riammissione alla dilazione dei ruoli con la conversione del DL enti locali S.M.Perego
03/08/2016 Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
04/08/2016 Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
04/08/2016 Aggiornati gli studi di settore S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
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Titolo: Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP   Data : 28/11/2016
Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP
Il Ddl di bilancio 2017 dispone, testualmente, che "Per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari".
Dall'anno 2017 e fino al 2019, quindi, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono affittati per coltivarli, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
L'agevolazione in commento si dovrebbe poter estendere alle società di persone quali le società semplici, per le quali si rende applicabile la tassazione su base catastale, e le Snc e Sas, che sono in possesso della qualifica di IAP e che hanno optato per la tassazione catastale in base al co. 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006 (in quest'ultimo caso la società dichiara i redditi dei terreni, ma la tassazione avviene per trasparenza in capo al socio). Ciò in quanto la norma fa riferimento all'IRPEF e non le esclude dal regime di favore.
Fonte: Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2016 - "Terreni esenti da IRPEF per coltivatori diretti e IAP" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego