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05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego

Records 1761 to 1770 of 2397
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Titolo: Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP   Data : 28/11/2016
Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP
Il Ddl di bilancio 2017 dispone, testualmente, che "Per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari".
Dall'anno 2017 e fino al 2019, quindi, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono affittati per coltivarli, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
L'agevolazione in commento si dovrebbe poter estendere alle società di persone quali le società semplici, per le quali si rende applicabile la tassazione su base catastale, e le Snc e Sas, che sono in possesso della qualifica di IAP e che hanno optato per la tassazione catastale in base al co. 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006 (in quest'ultimo caso la società dichiara i redditi dei terreni, ma la tassazione avviene per trasparenza in capo al socio). Ciò in quanto la norma fa riferimento all'IRPEF e non le esclude dal regime di favore.
Fonte: Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2016 - "Terreni esenti da IRPEF per coltivatori diretti e IAP" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego