Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/04/2015 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
23/12/2014 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI “A CAVALLO D’ANNO” news S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/05/2010 Detrazioni 55% news S.M.Perego
26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego
11/03/2019 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti S.M.Perego
15/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI 2014 - Scadenza 30.6.2015 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego

Records 551 to 560 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP   Data : 28/11/2016
Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP
Il Ddl di bilancio 2017 dispone, testualmente, che "Per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari".
Dall'anno 2017 e fino al 2019, quindi, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono affittati per coltivarli, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
L'agevolazione in commento si dovrebbe poter estendere alle società di persone quali le società semplici, per le quali si rende applicabile la tassazione su base catastale, e le Snc e Sas, che sono in possesso della qualifica di IAP e che hanno optato per la tassazione catastale in base al co. 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006 (in quest'ultimo caso la società dichiara i redditi dei terreni, ma la tassazione avviene per trasparenza in capo al socio). Ciò in quanto la norma fa riferimento all'IRPEF e non le esclude dal regime di favore.
Fonte: Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2016 - "Terreni esenti da IRPEF per coltivatori diretti e IAP" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego