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Data Titolo Sezione Autore
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego

Records 1211 to 1220 of 2397
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Titolo: Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate   Data : 28/11/2016
Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate
In sede di transizione alle nuove norme sul bilancio sarà necessario riclassificare, a fini comparativi, eventuali oneri e/o proventi iscritti nel Conto economico 2015. Per lo svolgimento di tale attività occorre in via preliminare distinguere gli oneri e proventi per cui è possibile identificare ex ante una classificazione da quelli per i quali tale attribuzione non risulta fattibile. Per le voci appartenenti alla prima categoria, la versione in bozza dell'OIC 12 fornisce indicazioni precise sulla nuova classificazione da seguire. Per le poste appartenenti alla seconda categoria, invece, spetta al redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, individuare la corretta classificazione. Rientrano in tali fattispecie le seguenti voci di ricavo e di costo:
- oneri di ristrutturazione aziendale;
- plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
- furti e ammanchi di beni di natura straordinaria;
- perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari;
- oneri da cause e controversie di natura straordinaria;
- indennità varie per rotture di contratti.
Fonte: Bozza Documento OIC luglio 2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2016 - "Componenti straordinarie dell’esercizio 2015 da riclassificare per i bilanci 2016"
Sezione:   Autore : S.M.Perego