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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate   Data : 28/11/2016
Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate
In sede di transizione alle nuove norme sul bilancio sarà necessario riclassificare, a fini comparativi, eventuali oneri e/o proventi iscritti nel Conto economico 2015. Per lo svolgimento di tale attività occorre in via preliminare distinguere gli oneri e proventi per cui è possibile identificare ex ante una classificazione da quelli per i quali tale attribuzione non risulta fattibile. Per le voci appartenenti alla prima categoria, la versione in bozza dell'OIC 12 fornisce indicazioni precise sulla nuova classificazione da seguire. Per le poste appartenenti alla seconda categoria, invece, spetta al redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, individuare la corretta classificazione. Rientrano in tali fattispecie le seguenti voci di ricavo e di costo:
- oneri di ristrutturazione aziendale;
- plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
- furti e ammanchi di beni di natura straordinaria;
- perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari;
- oneri da cause e controversie di natura straordinaria;
- indennità varie per rotture di contratti.
Fonte: Bozza Documento OIC luglio 2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2016 - "Componenti straordinarie dell’esercizio 2015 da riclassificare per i bilanci 2016"
Sezione:   Autore : S.M.Perego