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Data Titolo Sezione Autore
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate   Data : 28/11/2016
Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate
In sede di transizione alle nuove norme sul bilancio sarà necessario riclassificare, a fini comparativi, eventuali oneri e/o proventi iscritti nel Conto economico 2015. Per lo svolgimento di tale attività occorre in via preliminare distinguere gli oneri e proventi per cui è possibile identificare ex ante una classificazione da quelli per i quali tale attribuzione non risulta fattibile. Per le voci appartenenti alla prima categoria, la versione in bozza dell'OIC 12 fornisce indicazioni precise sulla nuova classificazione da seguire. Per le poste appartenenti alla seconda categoria, invece, spetta al redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, individuare la corretta classificazione. Rientrano in tali fattispecie le seguenti voci di ricavo e di costo:
- oneri di ristrutturazione aziendale;
- plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
- furti e ammanchi di beni di natura straordinaria;
- perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari;
- oneri da cause e controversie di natura straordinaria;
- indennità varie per rotture di contratti.
Fonte: Bozza Documento OIC luglio 2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2016 - "Componenti straordinarie dell’esercizio 2015 da riclassificare per i bilanci 2016"
Sezione:   Autore : S.M.Perego