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Data Titolo Sezione Autore
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate   Data : 28/11/2016
Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate
In sede di transizione alle nuove norme sul bilancio sarà necessario riclassificare, a fini comparativi, eventuali oneri e/o proventi iscritti nel Conto economico 2015. Per lo svolgimento di tale attività occorre in via preliminare distinguere gli oneri e proventi per cui è possibile identificare ex ante una classificazione da quelli per i quali tale attribuzione non risulta fattibile. Per le voci appartenenti alla prima categoria, la versione in bozza dell'OIC 12 fornisce indicazioni precise sulla nuova classificazione da seguire. Per le poste appartenenti alla seconda categoria, invece, spetta al redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, individuare la corretta classificazione. Rientrano in tali fattispecie le seguenti voci di ricavo e di costo:
- oneri di ristrutturazione aziendale;
- plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
- furti e ammanchi di beni di natura straordinaria;
- perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari;
- oneri da cause e controversie di natura straordinaria;
- indennità varie per rotture di contratti.
Fonte: Bozza Documento OIC luglio 2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2016 - "Componenti straordinarie dell’esercizio 2015 da riclassificare per i bilanci 2016"
Sezione:   Autore : S.M.Perego