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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate   Data : 28/11/2016
Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate
In sede di transizione alle nuove norme sul bilancio sarà necessario riclassificare, a fini comparativi, eventuali oneri e/o proventi iscritti nel Conto economico 2015. Per lo svolgimento di tale attività occorre in via preliminare distinguere gli oneri e proventi per cui è possibile identificare ex ante una classificazione da quelli per i quali tale attribuzione non risulta fattibile. Per le voci appartenenti alla prima categoria, la versione in bozza dell'OIC 12 fornisce indicazioni precise sulla nuova classificazione da seguire. Per le poste appartenenti alla seconda categoria, invece, spetta al redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, individuare la corretta classificazione. Rientrano in tali fattispecie le seguenti voci di ricavo e di costo:
- oneri di ristrutturazione aziendale;
- plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
- furti e ammanchi di beni di natura straordinaria;
- perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari;
- oneri da cause e controversie di natura straordinaria;
- indennità varie per rotture di contratti.
Fonte: Bozza Documento OIC luglio 2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2016 - "Componenti straordinarie dell’esercizio 2015 da riclassificare per i bilanci 2016"
Sezione:   Autore : S.M.Perego