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03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
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14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
08/05/2019 Assosoftware chiarisce la compilazione della fattura elettronica nei confronti di privati esteri S.M.Perego
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego

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Titolo: La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa   Data : 28/11/2016
La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa
La C.T. Prov. Firenze 8.11.2016 n. 1483 ha affermato che genera reddito d'impresa l'attività di gestione di case e appartamenti arredati per le vacanze quando la locazione vera e propria si accompagna alla prestazione di una serie di servizi di natura alberghiera, tipicamente non presenti nella locazione temporanea di cui alla L. 431/98.
Ad ulteriore conferma della qualificazione reddituale, sono state rilevate nel caso specifico:
- una struttura piramidale con al vertice il gestore degli immobili che delegava a terzi la prestazione dei servizi accessori;
- la pubblicità su Internet dell'affitto degli appartamenti.
Anche la Cassazione si era espressa in materia di locazione periodica e costante, anche tramite internet, della locazione di immobili siti in località turistica, solitamente locati nei fine settimana, escludendo tali locazioni dai redditi occasionali.
Fonte: C.T. Prov. Firenze 8.11.2016 n. 1483/1/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2016 - "Nelle case per vacanze, con servizi accessori si genera reddito d’impresa" – Palumbo – Corte di Giustizia 15 settembre 2011, cause C-180/10 e C-181/10 – Cass. 5.9.2014, n. 18766
Sezione:   Autore : S.M.Perego