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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale   Data : 29/11/2016
Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale
Con circolare 28.11.2016 n. 25, Assonime ha affrontato le novità fiscali connesse alla disciplina che consente la donazione di prodotti alimentari e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale di cui alla L. 166/2016.
Con le modifiche apportate dalla L. 166/2016 all'art. 6 co. 15 della L. 133/99, a decorrere dal 14.9.2016, si considerano distrutti ai fini dell'IVA (essendo, così, consentita la detrazione dell'imposta assolta "a monte" per l'acquisto o produzione):
- i prodotti alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti da individuare con successivo decreto ministeriale;
- ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici e di altri riconosciuti (es. associazioni e fondazioni con finalità benefica), nonché nei confronti di enti privati senza scopo di lucro, costituiti per assolvere a finalità solidaristiche.
Per vincere le presunzioni di cessione connesse alla destinazione gratuita dei beni di cui sopra, il cedente è tenuto ad effettuare una comunicazione riepilogativa, su base mensile, all'Amministrazione finanziaria, indicando data, ora, luogo della cessione, oltre che la destinazione e l'ammontare dei beni ceduti.
Detta comunicazione può non essere inviata:
- qualora il valore dei beni gratuitamente ceduti non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese di riferimento;
- in ogni caso (a prescindere dal valore), per i beni alimentari facilmente deperibili.
Fonte: Circ. Assonime 28.11.2016 n. 25 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2016 - "Detrazione IVA riconosciuta per i beni ceduti a scopo di “solidarietà sociale”" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego