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Data Titolo Sezione Autore
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale   Data : 29/11/2016
Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale
Con circolare 28.11.2016 n. 25, Assonime ha affrontato le novità fiscali connesse alla disciplina che consente la donazione di prodotti alimentari e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale di cui alla L. 166/2016.
Con le modifiche apportate dalla L. 166/2016 all'art. 6 co. 15 della L. 133/99, a decorrere dal 14.9.2016, si considerano distrutti ai fini dell'IVA (essendo, così, consentita la detrazione dell'imposta assolta "a monte" per l'acquisto o produzione):
- i prodotti alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti da individuare con successivo decreto ministeriale;
- ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici e di altri riconosciuti (es. associazioni e fondazioni con finalità benefica), nonché nei confronti di enti privati senza scopo di lucro, costituiti per assolvere a finalità solidaristiche.
Per vincere le presunzioni di cessione connesse alla destinazione gratuita dei beni di cui sopra, il cedente è tenuto ad effettuare una comunicazione riepilogativa, su base mensile, all'Amministrazione finanziaria, indicando data, ora, luogo della cessione, oltre che la destinazione e l'ammontare dei beni ceduti.
Detta comunicazione può non essere inviata:
- qualora il valore dei beni gratuitamente ceduti non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese di riferimento;
- in ogni caso (a prescindere dal valore), per i beni alimentari facilmente deperibili.
Fonte: Circ. Assonime 28.11.2016 n. 25 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2016 - "Detrazione IVA riconosciuta per i beni ceduti a scopo di “solidarietà sociale”" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego