Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/12/2014 Razionalizzazione dell’esercizio delle opzioni per alcuni regimi fiscali news S.M.Perego
22/12/2014 Prorogate le detrazioni IRPEF news S.M.Perego
22/12/2014 Dubbi sull'aliquota IMU applicabile ai terreni agricoli news S.M.Perego
02/01/2015 Spese di vitto e alloggio dei professionisti news S.M.Perego
08/04/2015 Rimborso IVA relativo al primo trimestre 2015 news S.M.Perego
06/11/2008 Notizia news S.M.Perego
19/05/2015 Utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa – I chiarimenti dell’A.E. news S.M.Perego
28/04/2015 Fatturazione elettronica - Alcune novità contenute nello schema di DLgs. approvato dal Consiglio dei Ministri news S.M.Perego
28/04/2015 Professionisti - Illegittimità della presunzione di acquisti news S.M.Perego
21/04/2015 Controllo dei documenti evidenziati nel 730 precompilato news S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale   Data : 29/11/2016
Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale
Con circolare 28.11.2016 n. 25, Assonime ha affrontato le novità fiscali connesse alla disciplina che consente la donazione di prodotti alimentari e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale di cui alla L. 166/2016.
Con le modifiche apportate dalla L. 166/2016 all'art. 6 co. 15 della L. 133/99, a decorrere dal 14.9.2016, si considerano distrutti ai fini dell'IVA (essendo, così, consentita la detrazione dell'imposta assolta "a monte" per l'acquisto o produzione):
- i prodotti alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti da individuare con successivo decreto ministeriale;
- ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici e di altri riconosciuti (es. associazioni e fondazioni con finalità benefica), nonché nei confronti di enti privati senza scopo di lucro, costituiti per assolvere a finalità solidaristiche.
Per vincere le presunzioni di cessione connesse alla destinazione gratuita dei beni di cui sopra, il cedente è tenuto ad effettuare una comunicazione riepilogativa, su base mensile, all'Amministrazione finanziaria, indicando data, ora, luogo della cessione, oltre che la destinazione e l'ammontare dei beni ceduti.
Detta comunicazione può non essere inviata:
- qualora il valore dei beni gratuitamente ceduti non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese di riferimento;
- in ogni caso (a prescindere dal valore), per i beni alimentari facilmente deperibili.
Fonte: Circ. Assonime 28.11.2016 n. 25 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2016 - "Detrazione IVA riconosciuta per i beni ceduti a scopo di “solidarietà sociale”" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego