Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

Records 701 to 710 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale   Data : 29/11/2016
Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale
Con circolare 28.11.2016 n. 25, Assonime ha affrontato le novità fiscali connesse alla disciplina che consente la donazione di prodotti alimentari e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale di cui alla L. 166/2016.
Con le modifiche apportate dalla L. 166/2016 all'art. 6 co. 15 della L. 133/99, a decorrere dal 14.9.2016, si considerano distrutti ai fini dell'IVA (essendo, così, consentita la detrazione dell'imposta assolta "a monte" per l'acquisto o produzione):
- i prodotti alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti da individuare con successivo decreto ministeriale;
- ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici e di altri riconosciuti (es. associazioni e fondazioni con finalità benefica), nonché nei confronti di enti privati senza scopo di lucro, costituiti per assolvere a finalità solidaristiche.
Per vincere le presunzioni di cessione connesse alla destinazione gratuita dei beni di cui sopra, il cedente è tenuto ad effettuare una comunicazione riepilogativa, su base mensile, all'Amministrazione finanziaria, indicando data, ora, luogo della cessione, oltre che la destinazione e l'ammontare dei beni ceduti.
Detta comunicazione può non essere inviata:
- qualora il valore dei beni gratuitamente ceduti non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese di riferimento;
- in ogni caso (a prescindere dal valore), per i beni alimentari facilmente deperibili.
Fonte: Circ. Assonime 28.11.2016 n. 25 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2016 - "Detrazione IVA riconosciuta per i beni ceduti a scopo di “solidarietà sociale”" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego