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22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
20/04/2017 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili S.M.Perego

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Titolo: Gli interessi e le sanzioni fiscali scontano la prescrizione quinquennale   Data : 29/11/2016
Gli interessi e le sanzioni fiscali scontano la prescrizione quinquennale
Aderendo a quello che sembra essere l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (vedasi anche Cass. 20.6.2016 n. 12715 e Cass. 25.7.2014 n. 17020), la C.T. Prov. Milano 22.9.2016 n. 7362/41/16 ha sancito che per gli interessi fiscali vige il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., nonostante per il tributo sia contemplato l'ordinario termine decennale.
Lo stesso si deve dire per le sanzioni tributarie, in cui il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 20 co. 3 del DLgs. 472/97.
Pertanto, se l'intimazione ad adempiere relativa ad IVA e imposte sui redditi viene notificata decorsi cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento, la pretesa è estinta per prescrizione solo per sanzioni e interessi, ma non per le imposte.
Fonte: C.T. Prov. Milano 22.9.2016 n. 7362/41/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2016 - "Interessi fiscali con prescrizione quinquennale" - Vanzino
Sezione:   Autore : S.M.Perego