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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni   Data : 29/11/2016
Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni
Ai sensi dell’art. 1129 c.c., l'amministratore di condominio è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Il Ddl. di bilancio 2017 (art. 7 co. 36), in ordine ai pagamenti effettuati dai condomìni, prevede che:
- in relazione all’obbligo di pagare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, il versamento della ritenuta è effettuato solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 500,00 euro. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di cui sopra;
- il pagamento dei corrispettivi pagati per gli appalti deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero “secondo altre modalità idonee” a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con DM da emanare ai sensi dell'art. 17 co. 3 della L. 400/88;
- in caso di inosservanza di tale previsione è comminata la sanzione amministrativa tributaria di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Fonte: Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego