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19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni   Data : 29/11/2016
Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni
Ai sensi dell’art. 1129 c.c., l'amministratore di condominio è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Il Ddl. di bilancio 2017 (art. 7 co. 36), in ordine ai pagamenti effettuati dai condomìni, prevede che:
- in relazione all’obbligo di pagare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, il versamento della ritenuta è effettuato solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 500,00 euro. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di cui sopra;
- il pagamento dei corrispettivi pagati per gli appalti deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero “secondo altre modalità idonee” a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con DM da emanare ai sensi dell'art. 17 co. 3 della L. 400/88;
- in caso di inosservanza di tale previsione è comminata la sanzione amministrativa tributaria di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Fonte: Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego