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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni   Data : 29/11/2016
Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni
Ai sensi dell’art. 1129 c.c., l'amministratore di condominio è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Il Ddl. di bilancio 2017 (art. 7 co. 36), in ordine ai pagamenti effettuati dai condomìni, prevede che:
- in relazione all’obbligo di pagare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, il versamento della ritenuta è effettuato solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 500,00 euro. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di cui sopra;
- il pagamento dei corrispettivi pagati per gli appalti deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero “secondo altre modalità idonee” a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con DM da emanare ai sensi dell'art. 17 co. 3 della L. 400/88;
- in caso di inosservanza di tale previsione è comminata la sanzione amministrativa tributaria di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Fonte: Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego