Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
20/03/2019 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il modello RLI per inserire le locazioni commerciali in cedolare secca S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni   Data : 29/11/2016
Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni
Ai sensi dell’art. 1129 c.c., l'amministratore di condominio è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Il Ddl. di bilancio 2017 (art. 7 co. 36), in ordine ai pagamenti effettuati dai condomìni, prevede che:
- in relazione all’obbligo di pagare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, il versamento della ritenuta è effettuato solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 500,00 euro. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di cui sopra;
- il pagamento dei corrispettivi pagati per gli appalti deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero “secondo altre modalità idonee” a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con DM da emanare ai sensi dell'art. 17 co. 3 della L. 400/88;
- in caso di inosservanza di tale previsione è comminata la sanzione amministrativa tributaria di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Fonte: Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego