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Data Titolo Sezione Autore
11/07/2016 La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
12/07/2016 Scade, forse, il 22.8.2016 la trasmissione telematica delle ultime C.U. S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
12/07/2016 L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità S.M.Perego
13/07/2016 Pubblicate le linee guida per la revisione degli enti locali S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego
13/07/2016 Disponibili, sul sito delle Dogane, i format per la richiesta di rimborso S.M.Perego
13/07/2016 Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A. S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego

Records 251 to 260 of 2397
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Titolo: Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni   Data : 29/11/2016
Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni
Ai sensi dell’art. 1129 c.c., l'amministratore di condominio è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Il Ddl. di bilancio 2017 (art. 7 co. 36), in ordine ai pagamenti effettuati dai condomìni, prevede che:
- in relazione all’obbligo di pagare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, il versamento della ritenuta è effettuato solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 500,00 euro. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di cui sopra;
- il pagamento dei corrispettivi pagati per gli appalti deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero “secondo altre modalità idonee” a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con DM da emanare ai sensi dell'art. 17 co. 3 della L. 400/88;
- in caso di inosservanza di tale previsione è comminata la sanzione amministrativa tributaria di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Fonte: Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego