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01/06/2016 Nel 2016 IMU e TASI al 75% sui contratti di locazione a canone concordato S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

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Titolo: Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio   Data : 30/11/2016
Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio). I commenti possono essere inviati con posta elettronica, specificando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione, entro il 20.12.2016, all’indirizzo e-mail dt.antiriciclaggio@tesoro.it.
Tra le novità è espressamente stabilito che gli obblighi antiriciclaggio si applicano anche ai professionisti nell’espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell’incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al RD 267/42, con riferimento al fallito e alle parti in causa. Attualmente, invece, l’obbligo di adeguata verifica è, in tali casi, escluso dalla risposta UIC 21.6.2006 n. 15.
Inoltre, non trovano conferma le esenzioni previste:
- dall’art. 12 co. 3 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione “non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”;
- dall’art. 12 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 6 co. 1 lett. d) del DLgs. 151/2009, in relazione ai componenti degli organi di controllo, comunque denominati (fermo restando il rispetto del disposto di cui all’art. 52, che impone specifiche comunicazioni in capo ai componenti di tali organi presso i soggetti “destinatari” del DLgs. 231/2007, quale riflesso dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle norme in esso contenute).
Lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio) prevede tra l'altro che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private ed i trust comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite Sezioni ad accesso riservato. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 1.032,00 euro (ai sensi dell’art. 2630 c.c.).
L’accesso alle Sezioni è, in linea generale, consentito:
- alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
- ai soggetti obbligati (e, quindi, anche ai professionisti), a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della L. 580/93;
- ai soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della L. 580/93, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.
Fonte: Direttiva 2015/849/UE - Il Quotidiano del Commercialista del 30.11.2016 - "Il titolare effettivo finisce nel Registro delle imprese" - "Adeguata verifica antiriciclaggio a tutto campo" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego