Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio   Data : 30/11/2016
Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio). I commenti possono essere inviati con posta elettronica, specificando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione, entro il 20.12.2016, all’indirizzo e-mail dt.antiriciclaggio@tesoro.it.
Tra le novità è espressamente stabilito che gli obblighi antiriciclaggio si applicano anche ai professionisti nell’espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell’incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al RD 267/42, con riferimento al fallito e alle parti in causa. Attualmente, invece, l’obbligo di adeguata verifica è, in tali casi, escluso dalla risposta UIC 21.6.2006 n. 15.
Inoltre, non trovano conferma le esenzioni previste:
- dall’art. 12 co. 3 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione “non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”;
- dall’art. 12 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 6 co. 1 lett. d) del DLgs. 151/2009, in relazione ai componenti degli organi di controllo, comunque denominati (fermo restando il rispetto del disposto di cui all’art. 52, che impone specifiche comunicazioni in capo ai componenti di tali organi presso i soggetti “destinatari” del DLgs. 231/2007, quale riflesso dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle norme in esso contenute).
Lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio) prevede tra l'altro che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private ed i trust comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite Sezioni ad accesso riservato. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 1.032,00 euro (ai sensi dell’art. 2630 c.c.).
L’accesso alle Sezioni è, in linea generale, consentito:
- alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
- ai soggetti obbligati (e, quindi, anche ai professionisti), a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della L. 580/93;
- ai soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della L. 580/93, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.
Fonte: Direttiva 2015/849/UE - Il Quotidiano del Commercialista del 30.11.2016 - "Il titolare effettivo finisce nel Registro delle imprese" - "Adeguata verifica antiriciclaggio a tutto campo" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego