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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
23/01/2018 Scade il 31 gennaio il termine per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2018 Scade il 31 ottobre il Modello 770/2018 S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio   Data : 30/11/2016
Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio). I commenti possono essere inviati con posta elettronica, specificando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione, entro il 20.12.2016, all’indirizzo e-mail dt.antiriciclaggio@tesoro.it.
Tra le novità è espressamente stabilito che gli obblighi antiriciclaggio si applicano anche ai professionisti nell’espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell’incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al RD 267/42, con riferimento al fallito e alle parti in causa. Attualmente, invece, l’obbligo di adeguata verifica è, in tali casi, escluso dalla risposta UIC 21.6.2006 n. 15.
Inoltre, non trovano conferma le esenzioni previste:
- dall’art. 12 co. 3 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione “non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”;
- dall’art. 12 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 6 co. 1 lett. d) del DLgs. 151/2009, in relazione ai componenti degli organi di controllo, comunque denominati (fermo restando il rispetto del disposto di cui all’art. 52, che impone specifiche comunicazioni in capo ai componenti di tali organi presso i soggetti “destinatari” del DLgs. 231/2007, quale riflesso dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle norme in esso contenute).
Lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio) prevede tra l'altro che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private ed i trust comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite Sezioni ad accesso riservato. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 1.032,00 euro (ai sensi dell’art. 2630 c.c.).
L’accesso alle Sezioni è, in linea generale, consentito:
- alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
- ai soggetti obbligati (e, quindi, anche ai professionisti), a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della L. 580/93;
- ai soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della L. 580/93, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.
Fonte: Direttiva 2015/849/UE - Il Quotidiano del Commercialista del 30.11.2016 - "Il titolare effettivo finisce nel Registro delle imprese" - "Adeguata verifica antiriciclaggio a tutto campo" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego