Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il mod. 730/2019 S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio   Data : 30/11/2016
Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio). I commenti possono essere inviati con posta elettronica, specificando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione, entro il 20.12.2016, all’indirizzo e-mail dt.antiriciclaggio@tesoro.it.
Tra le novità è espressamente stabilito che gli obblighi antiriciclaggio si applicano anche ai professionisti nell’espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell’incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al RD 267/42, con riferimento al fallito e alle parti in causa. Attualmente, invece, l’obbligo di adeguata verifica è, in tali casi, escluso dalla risposta UIC 21.6.2006 n. 15.
Inoltre, non trovano conferma le esenzioni previste:
- dall’art. 12 co. 3 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione “non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”;
- dall’art. 12 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 6 co. 1 lett. d) del DLgs. 151/2009, in relazione ai componenti degli organi di controllo, comunque denominati (fermo restando il rispetto del disposto di cui all’art. 52, che impone specifiche comunicazioni in capo ai componenti di tali organi presso i soggetti “destinatari” del DLgs. 231/2007, quale riflesso dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle norme in esso contenute).
Lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio) prevede tra l'altro che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private ed i trust comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite Sezioni ad accesso riservato. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 1.032,00 euro (ai sensi dell’art. 2630 c.c.).
L’accesso alle Sezioni è, in linea generale, consentito:
- alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
- ai soggetti obbligati (e, quindi, anche ai professionisti), a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della L. 580/93;
- ai soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della L. 580/93, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.
Fonte: Direttiva 2015/849/UE - Il Quotidiano del Commercialista del 30.11.2016 - "Il titolare effettivo finisce nel Registro delle imprese" - "Adeguata verifica antiriciclaggio a tutto campo" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego