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10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
09/01/2017 Disponibile il modello 730/2017 in bozza S.M.Perego
04/04/2018 Pronti gli Studi di Settore – Approvati i correttivi per il 2017 S.M.Perego
30/12/2016 Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto S.M.Perego
30/12/2016 Approvato in data 29.12.2016 il “Decreto Milleproroghe” S.M.Perego
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego

Records 1181 to 1190 of 2397
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Titolo: Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato   Data : 01/12/2016
Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato
La Cassazione, con la pronuncia 30.11.2016 n. 24385, ha affermato che l'omessa annotazione delle quote di ammortamento nel registro dei cespiti ammortizzabili (oppure nel libro degli inventari) determina l'indeducibilità delle medesime ai fini delle imposte sul reddito. Infatti, le violazioni relative alla mancata annotazione delle quote di ammortamento non sono violazioni formali, ma sostanziali. L'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili prescritta dall'art. 16 del DPR 600/73 rappresenta un presupposto per la deducibilità, condizionando l'accertamento della condizione posta al fondamento del criterio di inerenza.
Pertanto, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficio che abbia recuperato a tassazione l'importo relativo alle quote di ammortamento illegittimamente dedotte, anziché irrogare la sola sanzione amministrativa per la tardiva registrazione delle quote.
Si ricorda che per i soggetti in contabilità semplificata l’annotazione delle quote di ammortamento può essere effettuata sul registro degli acquisti entro la data di trasmissione telematica della relativa dichiarazione dei redditi.
Fonte: Cass. 30.11.2016 n. 24385 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2016 - "Quote di ammortamento indeducibili se non annotate nel registro" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego