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Data Titolo Sezione Autore
18/12/2017 Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012 S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego

Records 1281 to 1290 of 2397
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Titolo: Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato   Data : 01/12/2016
Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato
La Cassazione, con la pronuncia 30.11.2016 n. 24385, ha affermato che l'omessa annotazione delle quote di ammortamento nel registro dei cespiti ammortizzabili (oppure nel libro degli inventari) determina l'indeducibilità delle medesime ai fini delle imposte sul reddito. Infatti, le violazioni relative alla mancata annotazione delle quote di ammortamento non sono violazioni formali, ma sostanziali. L'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili prescritta dall'art. 16 del DPR 600/73 rappresenta un presupposto per la deducibilità, condizionando l'accertamento della condizione posta al fondamento del criterio di inerenza.
Pertanto, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficio che abbia recuperato a tassazione l'importo relativo alle quote di ammortamento illegittimamente dedotte, anziché irrogare la sola sanzione amministrativa per la tardiva registrazione delle quote.
Si ricorda che per i soggetti in contabilità semplificata l’annotazione delle quote di ammortamento può essere effettuata sul registro degli acquisti entro la data di trasmissione telematica della relativa dichiarazione dei redditi.
Fonte: Cass. 30.11.2016 n. 24385 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2016 - "Quote di ammortamento indeducibili se non annotate nel registro" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego