Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato   Data : 01/12/2016
Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato
La Cassazione, con la pronuncia 30.11.2016 n. 24385, ha affermato che l'omessa annotazione delle quote di ammortamento nel registro dei cespiti ammortizzabili (oppure nel libro degli inventari) determina l'indeducibilità delle medesime ai fini delle imposte sul reddito. Infatti, le violazioni relative alla mancata annotazione delle quote di ammortamento non sono violazioni formali, ma sostanziali. L'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili prescritta dall'art. 16 del DPR 600/73 rappresenta un presupposto per la deducibilità, condizionando l'accertamento della condizione posta al fondamento del criterio di inerenza.
Pertanto, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficio che abbia recuperato a tassazione l'importo relativo alle quote di ammortamento illegittimamente dedotte, anziché irrogare la sola sanzione amministrativa per la tardiva registrazione delle quote.
Si ricorda che per i soggetti in contabilità semplificata l’annotazione delle quote di ammortamento può essere effettuata sul registro degli acquisti entro la data di trasmissione telematica della relativa dichiarazione dei redditi.
Fonte: Cass. 30.11.2016 n. 24385 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2016 - "Quote di ammortamento indeducibili se non annotate nel registro" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego