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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato   Data : 01/12/2016
Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato
La Cassazione, con la pronuncia 30.11.2016 n. 24385, ha affermato che l'omessa annotazione delle quote di ammortamento nel registro dei cespiti ammortizzabili (oppure nel libro degli inventari) determina l'indeducibilità delle medesime ai fini delle imposte sul reddito. Infatti, le violazioni relative alla mancata annotazione delle quote di ammortamento non sono violazioni formali, ma sostanziali. L'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili prescritta dall'art. 16 del DPR 600/73 rappresenta un presupposto per la deducibilità, condizionando l'accertamento della condizione posta al fondamento del criterio di inerenza.
Pertanto, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficio che abbia recuperato a tassazione l'importo relativo alle quote di ammortamento illegittimamente dedotte, anziché irrogare la sola sanzione amministrativa per la tardiva registrazione delle quote.
Si ricorda che per i soggetti in contabilità semplificata l’annotazione delle quote di ammortamento può essere effettuata sul registro degli acquisti entro la data di trasmissione telematica della relativa dichiarazione dei redditi.
Fonte: Cass. 30.11.2016 n. 24385 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2016 - "Quote di ammortamento indeducibili se non annotate nel registro" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego