Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
31/01/2018 INPS Pronte le istruzioni operative per accedere al "bonus asilo nido" S.M.Perego
06/02/2018 Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo S.M.Perego
06/02/2018 AdE Comunicazione dei dati delle fatture prorogata al 6.4.2018 S.M.Perego
06/02/2018 AdE da febbraio ad aprile una serie di scadenze prive di riscontri obiettivi S.M.Perego
06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
06/02/2018 Nessun aumento sui tributi locali anche per il 2018 S.M.Perego
06/02/2018 Modelli INTRASTAT semplificati dall’1.1.2018 S.M.Perego
06/02/2018 AdE Ristrutturazioni alberghiere Dal 26.2.2018 le domande S.M.Perego
06/02/2018 AdE Chiarimenti a Telefisco sul “Bonus verde” S.M.Perego
06/02/2018 AdE Detraibile l’Iva sulle fatture registrate nel 2018 S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato   Data : 01/12/2016
Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato
La Cassazione, con la pronuncia 30.11.2016 n. 24385, ha affermato che l'omessa annotazione delle quote di ammortamento nel registro dei cespiti ammortizzabili (oppure nel libro degli inventari) determina l'indeducibilità delle medesime ai fini delle imposte sul reddito. Infatti, le violazioni relative alla mancata annotazione delle quote di ammortamento non sono violazioni formali, ma sostanziali. L'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili prescritta dall'art. 16 del DPR 600/73 rappresenta un presupposto per la deducibilità, condizionando l'accertamento della condizione posta al fondamento del criterio di inerenza.
Pertanto, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficio che abbia recuperato a tassazione l'importo relativo alle quote di ammortamento illegittimamente dedotte, anziché irrogare la sola sanzione amministrativa per la tardiva registrazione delle quote.
Si ricorda che per i soggetti in contabilità semplificata l’annotazione delle quote di ammortamento può essere effettuata sul registro degli acquisti entro la data di trasmissione telematica della relativa dichiarazione dei redditi.
Fonte: Cass. 30.11.2016 n. 24385 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2016 - "Quote di ammortamento indeducibili se non annotate nel registro" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego