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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione   Data : 01/12/2016
La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione
Il Ddl. di bilancio 2017 conferma l'introduzione della nuova imposta sul reddito d'impresa (c.d. IRI) che entrerà in vigore dall'1.1.2017.
Possono fruire del nuovo regime:
- gli imprenditori individuali;
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;
- le società di capitali a ristretta base proprietaria ex art. 116 del TUIR.
L'adozione del regime IRI:
- è valida per cinque periodi d'imposta e sarà rinnovabile;
- è su opzione, da esercitare nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
Gli Autori evidenziano che, ai fini impositivi, il regime in parola comporta la separazione tra il reddito d'impresa e gli altri redditi percepiti dall'imprenditore (o dai soci). In particolare:
- il reddito d'impresa sarà assoggettato ad IRI con l'applicazione dell'aliquota prevista ai fini IRES (24%, dall'1.1.2017);
- gli utili ritratti dall'impresa, invece, sconteranno l'imposizione progressiva ai fini IRPEF in capo ai percettori, sotto forma di reddito d'impresa.
Fonte: Allegato Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Dossier Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2016 - "Il regime IRI deroga la tassazione per trasparenza" - Sanna - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego