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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione   Data : 01/12/2016
La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione
Il Ddl. di bilancio 2017 conferma l'introduzione della nuova imposta sul reddito d'impresa (c.d. IRI) che entrerà in vigore dall'1.1.2017.
Possono fruire del nuovo regime:
- gli imprenditori individuali;
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;
- le società di capitali a ristretta base proprietaria ex art. 116 del TUIR.
L'adozione del regime IRI:
- è valida per cinque periodi d'imposta e sarà rinnovabile;
- è su opzione, da esercitare nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
Gli Autori evidenziano che, ai fini impositivi, il regime in parola comporta la separazione tra il reddito d'impresa e gli altri redditi percepiti dall'imprenditore (o dai soci). In particolare:
- il reddito d'impresa sarà assoggettato ad IRI con l'applicazione dell'aliquota prevista ai fini IRES (24%, dall'1.1.2017);
- gli utili ritratti dall'impresa, invece, sconteranno l'imposizione progressiva ai fini IRPEF in capo ai percettori, sotto forma di reddito d'impresa.
Fonte: Allegato Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Dossier Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2016 - "Il regime IRI deroga la tassazione per trasparenza" - Sanna - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego