Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione   Data : 01/12/2016
La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione
Il Ddl. di bilancio 2017 conferma l'introduzione della nuova imposta sul reddito d'impresa (c.d. IRI) che entrerà in vigore dall'1.1.2017.
Possono fruire del nuovo regime:
- gli imprenditori individuali;
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;
- le società di capitali a ristretta base proprietaria ex art. 116 del TUIR.
L'adozione del regime IRI:
- è valida per cinque periodi d'imposta e sarà rinnovabile;
- è su opzione, da esercitare nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
Gli Autori evidenziano che, ai fini impositivi, il regime in parola comporta la separazione tra il reddito d'impresa e gli altri redditi percepiti dall'imprenditore (o dai soci). In particolare:
- il reddito d'impresa sarà assoggettato ad IRI con l'applicazione dell'aliquota prevista ai fini IRES (24%, dall'1.1.2017);
- gli utili ritratti dall'impresa, invece, sconteranno l'imposizione progressiva ai fini IRPEF in capo ai percettori, sotto forma di reddito d'impresa.
Fonte: Allegato Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Dossier Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2016 - "Il regime IRI deroga la tassazione per trasparenza" - Sanna - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego