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04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
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Titolo: Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente   Data : 02/12/2016
Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente
Tra le novità introdotte in sede di conversione del c.d. decreto fiscale (DL 193/2016) va segnalata la modifica al criterio di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, previsto, dall'art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dall'art. 25-bis del DPR 600/73.
Nello specifico, sostituendo la lett. c) dell'art. 22 co. 1 del TUIR, si dispone che, per le ritenute operate nell'anno successivo a "quello di competenza" dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:
- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi;
- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale le ritenute sono operate.
La modifica introduce, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell'anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).
Mediante modifica all'art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73, analogo principio è esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Le stesse regole operano quindi con riferimento alle ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all'appaltatore (art. 25-ter del DPR 600/73) e nel caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).
Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui sono state effettuate (art. 22 co. 1 lett. c) e art. 25-bis comma 3 del DPR 600/73).
Occorre porre in evidenza che qualsiasi scelta venga operata dal contribuente ogni singola dichiarazione sarà soggetta a richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: DL 193/2016 convertito - Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2016 - "Ritenute operate entro la presentazione di UNICO scomputabili per cassa" - Corso - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego