Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente   Data : 02/12/2016
Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente
Tra le novità introdotte in sede di conversione del c.d. decreto fiscale (DL 193/2016) va segnalata la modifica al criterio di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, previsto, dall'art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dall'art. 25-bis del DPR 600/73.
Nello specifico, sostituendo la lett. c) dell'art. 22 co. 1 del TUIR, si dispone che, per le ritenute operate nell'anno successivo a "quello di competenza" dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:
- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi;
- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale le ritenute sono operate.
La modifica introduce, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell'anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).
Mediante modifica all'art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73, analogo principio è esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Le stesse regole operano quindi con riferimento alle ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all'appaltatore (art. 25-ter del DPR 600/73) e nel caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).
Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui sono state effettuate (art. 22 co. 1 lett. c) e art. 25-bis comma 3 del DPR 600/73).
Occorre porre in evidenza che qualsiasi scelta venga operata dal contribuente ogni singola dichiarazione sarà soggetta a richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: DL 193/2016 convertito - Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2016 - "Ritenute operate entro la presentazione di UNICO scomputabili per cassa" - Corso - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego