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12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
16/11/2015 Primi chiarimenti del MEF sulla maggiorazione del 40% dei beni materiali S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego

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Titolo: Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente   Data : 02/12/2016
Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente
Tra le novità introdotte in sede di conversione del c.d. decreto fiscale (DL 193/2016) va segnalata la modifica al criterio di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, previsto, dall'art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dall'art. 25-bis del DPR 600/73.
Nello specifico, sostituendo la lett. c) dell'art. 22 co. 1 del TUIR, si dispone che, per le ritenute operate nell'anno successivo a "quello di competenza" dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:
- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi;
- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale le ritenute sono operate.
La modifica introduce, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell'anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).
Mediante modifica all'art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73, analogo principio è esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Le stesse regole operano quindi con riferimento alle ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all'appaltatore (art. 25-ter del DPR 600/73) e nel caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).
Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui sono state effettuate (art. 22 co. 1 lett. c) e art. 25-bis comma 3 del DPR 600/73).
Occorre porre in evidenza che qualsiasi scelta venga operata dal contribuente ogni singola dichiarazione sarà soggetta a richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: DL 193/2016 convertito - Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2016 - "Ritenute operate entro la presentazione di UNICO scomputabili per cassa" - Corso - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego