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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

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Titolo: Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente   Data : 02/12/2016
Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente
Tra le novità introdotte in sede di conversione del c.d. decreto fiscale (DL 193/2016) va segnalata la modifica al criterio di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, previsto, dall'art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dall'art. 25-bis del DPR 600/73.
Nello specifico, sostituendo la lett. c) dell'art. 22 co. 1 del TUIR, si dispone che, per le ritenute operate nell'anno successivo a "quello di competenza" dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:
- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi;
- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale le ritenute sono operate.
La modifica introduce, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell'anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).
Mediante modifica all'art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73, analogo principio è esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Le stesse regole operano quindi con riferimento alle ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all'appaltatore (art. 25-ter del DPR 600/73) e nel caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).
Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui sono state effettuate (art. 22 co. 1 lett. c) e art. 25-bis comma 3 del DPR 600/73).
Occorre porre in evidenza che qualsiasi scelta venga operata dal contribuente ogni singola dichiarazione sarà soggetta a richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: DL 193/2016 convertito - Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2016 - "Ritenute operate entro la presentazione di UNICO scomputabili per cassa" - Corso - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego