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10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi   Data : 02/12/2016
Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi
Con il provv. 1.12.2016 n. 212804, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA che intendono esercitare l’opzione per i regimi facoltativi di cui al DLgs. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, avranno tempo fino al 31.3.2017.
In tal modo, limitatamente al 2017, viene posticipato di tre mesi il termine ordinariamente previsto (31 dicembre dell'anno precedente alla trasmissione dei dati).
L’obiettivo è quello di consentire sia ai soggetti passivi interessati che ai loro intermediari incaricati di valutare accuratamente l’opportunità di adottare i predetti regimi, in considerazione del fatto che i nuovi adempimenti incidono necessariamente sui processi contabili e amministrativi.
Inoltre, il provvedimento ha stabilito che i soggetti che hanno aderito al regime di trasmissione delle fatture, e che devono effettuare l’invio dei dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, possono modificare i dati già trasmessi entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché la modifica abbia ad oggetto le fatture riferite al medesimo trimestre.
Vengono modificati, di conseguenza, i provvedimenti attuativi del DLgs. 127/2015 (provv. 182070 e 182017 del 28.10.2016), con i quali sono state definite le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2016 n. 182017 e 182070 - Provvedimento Agenzia Entrate 1.12.2016 n. 212804 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2016 - "Tempo fino al 31 marzo 2017 per la trasmissione telematica delle fatture" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego