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Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
13/04/2015 Perizia di stima valida anche ai fini ICI/IMU/TASI S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
10/05/2017 Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017 S.M.Perego
09/03/2017 Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016 S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi   Data : 02/12/2016
Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi
Con il provv. 1.12.2016 n. 212804, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA che intendono esercitare l’opzione per i regimi facoltativi di cui al DLgs. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, avranno tempo fino al 31.3.2017.
In tal modo, limitatamente al 2017, viene posticipato di tre mesi il termine ordinariamente previsto (31 dicembre dell'anno precedente alla trasmissione dei dati).
L’obiettivo è quello di consentire sia ai soggetti passivi interessati che ai loro intermediari incaricati di valutare accuratamente l’opportunità di adottare i predetti regimi, in considerazione del fatto che i nuovi adempimenti incidono necessariamente sui processi contabili e amministrativi.
Inoltre, il provvedimento ha stabilito che i soggetti che hanno aderito al regime di trasmissione delle fatture, e che devono effettuare l’invio dei dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, possono modificare i dati già trasmessi entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché la modifica abbia ad oggetto le fatture riferite al medesimo trimestre.
Vengono modificati, di conseguenza, i provvedimenti attuativi del DLgs. 127/2015 (provv. 182070 e 182017 del 28.10.2016), con i quali sono state definite le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2016 n. 182017 e 182070 - Provvedimento Agenzia Entrate 1.12.2016 n. 212804 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2016 - "Tempo fino al 31 marzo 2017 per la trasmissione telematica delle fatture" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego