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08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
10/06/2016 Per le multiproprietà l’IMU è sempre versata dall’amministratore S.M.Perego
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
10/06/2016 Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
10/06/2016 I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016 S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
14/06/2016 A più mani la richiesta di proroga per il modello UNICO 2016 S.M.Perego

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Titolo: Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi   Data : 02/12/2016
Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi
Con il provv. 1.12.2016 n. 212804, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA che intendono esercitare l’opzione per i regimi facoltativi di cui al DLgs. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, avranno tempo fino al 31.3.2017.
In tal modo, limitatamente al 2017, viene posticipato di tre mesi il termine ordinariamente previsto (31 dicembre dell'anno precedente alla trasmissione dei dati).
L’obiettivo è quello di consentire sia ai soggetti passivi interessati che ai loro intermediari incaricati di valutare accuratamente l’opportunità di adottare i predetti regimi, in considerazione del fatto che i nuovi adempimenti incidono necessariamente sui processi contabili e amministrativi.
Inoltre, il provvedimento ha stabilito che i soggetti che hanno aderito al regime di trasmissione delle fatture, e che devono effettuare l’invio dei dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, possono modificare i dati già trasmessi entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché la modifica abbia ad oggetto le fatture riferite al medesimo trimestre.
Vengono modificati, di conseguenza, i provvedimenti attuativi del DLgs. 127/2015 (provv. 182070 e 182017 del 28.10.2016), con i quali sono state definite le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2016 n. 182017 e 182070 - Provvedimento Agenzia Entrate 1.12.2016 n. 212804 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2016 - "Tempo fino al 31 marzo 2017 per la trasmissione telematica delle fatture" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego