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Data Titolo Sezione Autore
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi   Data : 02/12/2016
Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi
Con il provv. 1.12.2016 n. 212804, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA che intendono esercitare l’opzione per i regimi facoltativi di cui al DLgs. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, avranno tempo fino al 31.3.2017.
In tal modo, limitatamente al 2017, viene posticipato di tre mesi il termine ordinariamente previsto (31 dicembre dell'anno precedente alla trasmissione dei dati).
L’obiettivo è quello di consentire sia ai soggetti passivi interessati che ai loro intermediari incaricati di valutare accuratamente l’opportunità di adottare i predetti regimi, in considerazione del fatto che i nuovi adempimenti incidono necessariamente sui processi contabili e amministrativi.
Inoltre, il provvedimento ha stabilito che i soggetti che hanno aderito al regime di trasmissione delle fatture, e che devono effettuare l’invio dei dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, possono modificare i dati già trasmessi entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché la modifica abbia ad oggetto le fatture riferite al medesimo trimestre.
Vengono modificati, di conseguenza, i provvedimenti attuativi del DLgs. 127/2015 (provv. 182070 e 182017 del 28.10.2016), con i quali sono state definite le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2016 n. 182017 e 182070 - Provvedimento Agenzia Entrate 1.12.2016 n. 212804 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2016 - "Tempo fino al 31 marzo 2017 per la trasmissione telematica delle fatture" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego