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10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
05/04/2017 Agenzia delle Entrate Pubblicato il software GERICO 2017 definitivo “forse”! S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego

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Titolo: Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016   Data : 05/12/2016
Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016
Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI 2016.
Tra le altre cose è stato precisato che:
- il versamento della seconda rata IMU e TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune entro il 30.4.2016 e pubblicate sul sito internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016. In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2015 (unica eccezione è prevista per i Comuni del Friuli Venezia Giulia per i quali il termine di adozione dei bilanci di previsione è stato prorogato);
- l'aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l'anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l'anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto;
- nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un'aliquota superiore a quella prevista per l'anno 2015 e per altre un'aliquota inferiore, la sospensione dell'efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all'anno antecedente;
- la mancata approvazione della delibera per il 2016 inibisce, per l'anno in corso, l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille ancorché deliberata per l'anno precedente, questo in quanto perché tale maggiorazione possa essere applicabile anche per l'anno 2016, il Comune deve confermarla con un'espressa delibera del consiglio comunale.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 2.12.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.12.2016 - "Linea dura del MEF per il saldo IMU e TASI 2016" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego