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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
03/11/2015 Reverse charge e ravvedimento operoso – determinazione della sanzione S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
12/12/2018 Riaperta l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
03/12/2015 Riaperti i termini delle domande CIGO - circ. INPS 2.12.2015 n. 197 S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 2051 to 2060 of 2397
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Titolo: Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016   Data : 05/12/2016
Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016
Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI 2016.
Tra le altre cose è stato precisato che:
- il versamento della seconda rata IMU e TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune entro il 30.4.2016 e pubblicate sul sito internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016. In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2015 (unica eccezione è prevista per i Comuni del Friuli Venezia Giulia per i quali il termine di adozione dei bilanci di previsione è stato prorogato);
- l'aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l'anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l'anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto;
- nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un'aliquota superiore a quella prevista per l'anno 2015 e per altre un'aliquota inferiore, la sospensione dell'efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all'anno antecedente;
- la mancata approvazione della delibera per il 2016 inibisce, per l'anno in corso, l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille ancorché deliberata per l'anno precedente, questo in quanto perché tale maggiorazione possa essere applicabile anche per l'anno 2016, il Comune deve confermarla con un'espressa delibera del consiglio comunale.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 2.12.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.12.2016 - "Linea dura del MEF per il saldo IMU e TASI 2016" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego