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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016   Data : 05/12/2016
Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016
Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI 2016.
Tra le altre cose è stato precisato che:
- il versamento della seconda rata IMU e TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune entro il 30.4.2016 e pubblicate sul sito internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016. In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2015 (unica eccezione è prevista per i Comuni del Friuli Venezia Giulia per i quali il termine di adozione dei bilanci di previsione è stato prorogato);
- l'aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l'anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l'anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto;
- nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un'aliquota superiore a quella prevista per l'anno 2015 e per altre un'aliquota inferiore, la sospensione dell'efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all'anno antecedente;
- la mancata approvazione della delibera per il 2016 inibisce, per l'anno in corso, l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille ancorché deliberata per l'anno precedente, questo in quanto perché tale maggiorazione possa essere applicabile anche per l'anno 2016, il Comune deve confermarla con un'espressa delibera del consiglio comunale.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 2.12.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.12.2016 - "Linea dura del MEF per il saldo IMU e TASI 2016" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego