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04/04/2017 INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens S.M.Perego
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10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego

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Titolo: Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS   Data : 05/12/2016
Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS
Gli Autori osservano che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica al Sistema TS delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF (art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014) non potranno beneficiare dell'esonero dagli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (ex art. 21 co. 1 del DL 78/2010), limitatamente alle prestazioni da comunicare al suddetto Sistema nel 2017.
I suddetti dati verrebbero, invece, esclusi dallo "spesometro" trasmesso dai soggetti (da ultimo) obbligati dal DM 1.9.2016.
Salvo chiarimenti in senso opposto da parte dell'Amministrazione finanziaria, dunque, i suddetti soggetti "non esonerati" dovranno:
- trasmettere al Sistema TS, entro il 31.1.2017, i dati relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie e a quelle veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel 2016;
- comunicare le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA relative al periodo d'imposta 2016 (ricomprendendo, quindi, quelle già trasmesse al Sistema TS) entro i termini ordinari del 10.4.2017, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e del 20.4.2017, per gli altri contribuenti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2016 - "Per le spese trasmesse al Sistema TS non tutti esclusi dallo spesometro" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego