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20/05/2016
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20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
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23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
02/05/2016 Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS S.M.Perego

Records 371 to 380 of 2397
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Titolo: Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS   Data : 05/12/2016
Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS
Gli Autori osservano che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica al Sistema TS delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF (art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014) non potranno beneficiare dell'esonero dagli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (ex art. 21 co. 1 del DL 78/2010), limitatamente alle prestazioni da comunicare al suddetto Sistema nel 2017.
I suddetti dati verrebbero, invece, esclusi dallo "spesometro" trasmesso dai soggetti (da ultimo) obbligati dal DM 1.9.2016.
Salvo chiarimenti in senso opposto da parte dell'Amministrazione finanziaria, dunque, i suddetti soggetti "non esonerati" dovranno:
- trasmettere al Sistema TS, entro il 31.1.2017, i dati relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie e a quelle veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel 2016;
- comunicare le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA relative al periodo d'imposta 2016 (ricomprendendo, quindi, quelle già trasmesse al Sistema TS) entro i termini ordinari del 10.4.2017, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e del 20.4.2017, per gli altri contribuenti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2016 - "Per le spese trasmesse al Sistema TS non tutti esclusi dallo spesometro" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego