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02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego

Records 141 to 150 of 2397
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Titolo: Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta   Data : 05/12/2016
Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta
Entro il 16.12.2016 deve essere versata la seconda rata dell'IMU (oltre, eventualmente, alla TASI) per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), "un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". L'area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l'art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l'ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario. Tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, con la circ. 18.5.2012 n. 3, che, in caso di mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area il Comune ha il titolo per richiedere al contribuente l'imposta dovuta ma non le sanzioni e gli interessi.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all'1.1.2016, calcolato prendendo in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione nonché i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2016 - "IMU in base al valore venale dell’area edificabile con costruzione in corso" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego