Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/04/2017 Le guide dell’Agenzia, sebbene aggiornate, sono ancora incomplete S.M.Perego
28/04/2017 Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
28/04/2017 Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa S.M.Perego
28/04/2017 INPS - Disponibili le nuove istruzioni e la modulistica ISEE S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego
02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
02/05/2017 Il 730 Precompilato - una bufala soggetta a controllo obbligatorio S.M.Perego
02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta   Data : 05/12/2016
Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta
Entro il 16.12.2016 deve essere versata la seconda rata dell'IMU (oltre, eventualmente, alla TASI) per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), "un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". L'area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l'art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l'ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario. Tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, con la circ. 18.5.2012 n. 3, che, in caso di mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area il Comune ha il titolo per richiedere al contribuente l'imposta dovuta ma non le sanzioni e gli interessi.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all'1.1.2016, calcolato prendendo in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione nonché i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2016 - "IMU in base al valore venale dell’area edificabile con costruzione in corso" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego