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09/12/2015 Al via i bilanci semplificati per le PMI S.M.Perego
09/12/2015 La domanda di riconoscimento di fabbricato rurale ha sempre effetto retroattivo S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
16/12/2015 Dal 1.1.2016 diminuito il tasso di interesse legale S.M.Perego
16/12/2015 In corso di modifica i termini scadenziali per i controlli S.M.Perego
16/12/2015 Istanze di interpello nel caos delle date S.M.Perego
16/12/2015 Pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2016 S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego

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Titolo: Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta   Data : 05/12/2016
Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta
Entro il 16.12.2016 deve essere versata la seconda rata dell'IMU (oltre, eventualmente, alla TASI) per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), "un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". L'area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l'art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l'ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario. Tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, con la circ. 18.5.2012 n. 3, che, in caso di mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area il Comune ha il titolo per richiedere al contribuente l'imposta dovuta ma non le sanzioni e gli interessi.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all'1.1.2016, calcolato prendendo in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione nonché i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2016 - "IMU in base al valore venale dell’area edificabile con costruzione in corso" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego